Il consiglio dei ministri ha definitivo alla voluntary per i reati prescritti Le nuove regole con la pubblicazione del decreto
Quindi il raddoppio dei termini è certezza!
Il consiglio dei ministri approverà in via definitiva il decreto legislativo a brevissimo sulla certezza del diritto e con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si delineerà meglio la disciplina della collaborazione volontaria o meglio conosciuta come Voluntary Disclosure.
Il decreto, il cui iter è iniziato lo scorso dicembre è stato approvato in seconda lettura il 17 luglio ultimo con delle rilevanti novità proprio in tema di VD.
Un rapido nuovo esame istituzionale presso le commissioni finanze di Camera e Senato che hanno preso atto del recepimento di alcune osservazioni, quindi il presidente del consiglio mette il sigillo conclusivo alla norme dell’ordinamento tributario italiano di una disciplina di abuso di diritto fiscale.
In particolare, il decreto legislativo approvato introduce la possibilità per gli anni prescritti, dal punto di vista tributario ma non penale di accedere alla voluntary disclosure a costo zero!
La disposizione è finalizzata al coordinamento delle disposizioni in materia di voluntary disclosure con la nuova disciplina in tema di raddoppio dei termini.
Si considerano oggetto della procedura di Voluntary anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle attività dichiarate nell’ambito della procedura per i quali è scaduto il termine per l’accertamento, allo scopo di superare l’incertezza interpretativa connessa al disallineamento temporale tra termine di prescrizione dell’azione penale e termine di decadenza dell’accertamento tributario amministrativo.
La nuova disciplina sul raddoppio dei termini opera in presenza di una violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’articolo 331 codice procedura penale per uno dei reati tributari.
Attualmente l’amministrazione finanziaria può beneficiare del raddoppio anche se non ancora inoltrata formale denuncia o se è stata presentata nei termini ordinari ormai spirati.
Con le nuove regole il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell’amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini.
Le nuove regole si applicheranno per gli avvisi di accertamento, i provvedimenti che irrogano sanzioni e gli altri atti impugnabili notificati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
Quindi diventa un’occasione da valutare attentamente perché potrebbe essere irripetibile.